mercoledì 2 luglio 2008

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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONESICILIANO (già calciatore US Imperia 1923 Srl ed attualmente tesserato US SestriLevante 1919) E DELLA SOCIETA’ US IMPERIA CALCIO 1923 Srl.
1) Il deferimento
Con provvedimento del 2.4.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Simone Siciliano, calciatore tesserato per la Soc. Imperia, per risponderedella violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per avere, al termine della gara disputata il23.9.2007, colpito con un pugno al volto un avversario, nonché la Soc. Imperia, perrispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva inordine al comportamento del proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il Siciliano ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’irrilevanza dei fatti oggetto dell’incolpazione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.
Alla riunione odierna, e comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per otto giornate di gara per il Siciliano e quella dell’ammenda di € 2.000,00 perla Soc. Imperia.
E’ comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince che, al termine della gara disputata il 23.9.2007, tra la Soc. Imperia e la Soc. Vado, si è verificata una lite tra il calciatore Simone Siciliano della Soc. Imperia e il calciatore Roberto Iannolo della Soc.Vado.
A giudizio della Commissione non risulta con certezza che, nel corso della lite, il Siciliano abbia sferrato un pugno allo Iannolo, colpendolo al volto.
Sul punto, infatti, letestimonianze acquisite sono contraddittorie (alcuni hanno confermato la circostanza, altrila hanno negata, altri ancora la hanno minimizzata) e le informazioni fornite dairappresentanti delle forze dell’ordine non sono circostanziate. Ne deriva che, in mancanza di prova certa sul comportamento violento del Siciliano, ildeferimento non può essere accolto.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, delibera di prosciogliere Simone Siciliano e la Soc. Imperia dagli addebiti contestati.

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